Normativa

  1. La L.4/13 in attuazione dell’art.117, terzo comma, della Costituzione italiana e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate istituzionalmente in ordini o collegi.
  2. Ai fini della L.4/13 per «professione non organizzata» di seguito denominata «professione», s’intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c., delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
  3. Il professionista intellettuale non si obbliga con il cliente a un determinato risultato, ma assume una obbligazione di mezzi, che deve adempiere con la massima diligenza.
  4. Chiunque svolga una professione organizzata ex L.4/13 deve contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e/o rapporto scritto, con espresso riferimento alla disciplina applicabile e agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
  5. Pertanto, nei documenti utilizzati, il professionista iscritto ad un Ordine Professionale organizzato da FEDERPRO, in ottemperanza alla L.4/13, deve identificare l’Ordine di appartenenza sempre con l’indicazione aggiuntiva (L.4/13).
  6. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico, della clientela, della correttezza, della responsabilità, dell’ampliamento e della specializzazione offerta.
  7. La professione può essere esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o in forma di lavoro dipendente.
  8. FEDERPRO, in ottemperanza alla L.4/13, quale associazione a carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti, nel rispetto delle regole sulla concorrenza, si pone la finalità di organizzare le “professioni” non organizzate istituzionalmente in ordini o collegi, in Organizzazioni Professionali ex L.4/13, secondo le specifiche competenze dei propri associati.
  9. Gli atti associativi di FEDERPRO garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
  10. FEDERPRO promuove forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da essa richiesti agli iscritti.
  11. Gli Organizzazioni Professionali organizzati da FEDERPRO, in ottemperanza alla L.4/13, non adotteranno denominazioni professionali relative a professioni già organizzate in ordini o collegi.
  12. FEDERPRO promuove, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adotta un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigila sulla condotta professionale degli associati e stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli iscritti per le violazioni del medesimo codice.
  13. Ai professionisti iscritti agli Organizzazioni Professionali ex L.4/13, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
  14. L’iscrizione a Organizzazioni o Collegi di professioni organizzate, non è incompatibile con l’iscrizione ad uno o più Organizzazioni Professionali ex L.4/13.
  15. L’elenco delle associazioni professionali di cui alla L.4/13 art.2 e/o delle loro forme aggregative ex art.3, che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, è pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero, ai sensi dell’art. 4, co.1, della L.4/13.
  16. FEDERPRO svolge funzione di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresenta, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche, istituzionali e sindacali.
  17. FEDERPRO controlla l’operato dei singoli Organizzazioni Professionali organizzati, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti.
  18. FEDERPRO pubblica nel proprio sito internet gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità. Nei casi in cui autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osserva anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  19. Il rappresentante legale di FEDERPRO garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web www.federpro.it.
  20. FEDERPRO promuove la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.
  21. FEDERPRO assicura, per le finalità e con le modalità di cui all’art.4, co.1, L.4/13, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
    a. atto costitutivo e statuto; b. assemblea straordinaria per uniformarsi alla normativa di cui alla L.4/2013;
    c. precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
    d. composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
    e. struttura organizzativa dell’associazione;
    f. requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
    g. assenza di scopo di lucro.
  22. Nei casi di cui all’art.4, co.1, secondo periodo, L.4/13, la conoscibilità è estesa ai seguenti elementi:
    a. il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
    b. l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
    c. le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
    d. la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
    e. l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza; f. le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’art. 2, comma 4.
  23. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
  24. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
  25. Il Ministero dello Sviluppo Economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all’art.1, L.4/13.
  26. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, FEDERPRO può rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del rappresentante legale, un’attestazione relativa:
    a. alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
    b. ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
    c. agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
    d. alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
    e. all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
    f. all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
  27. Le attestazioni di cui sopra non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
  28. Le attestazioni hanno validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto a FEDERPRO che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
  29. Il professionista iscritto a FEDERPRO, che ne utilizza l’attestazione, ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione.
  30. FEDERPRO collabora all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Inoltre, può promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento.