Requisiti per l’Iscrizione alle Organizzazioni Professionali di FEDERPRO

Per svolgere un’attività professionale, bisogna possedere requisiti di moralità, di onorabilità e di professionalità.

Requisiti di Moralità.

  • non essere stato interdetto o inabilitato;
  • non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del D.Lgs n. 159/2011, della L. n. 575/1965 e della L. N. 646/1982;
  • non essere sottoposto a provvedimenti antimafia

Requisiti di Onorabilità.

Non possono esercitare l’attività professionale: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)11 ovvero a misure di sicurezza. Il divieto di esercizio dell’attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i 1L’esercizio delle attività commerciali di cui al presente testo unico e delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi) è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale. (D.Lgs. n. 159/2011)? – provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale – art. 5 del D.Lgs 159/2011); – condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)? 2 – provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale – art. 5 del D.Lgs 159/2011); – condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

Requisiti di Professionalità.

Oltre al diploma di scuola secondaria di II grado, o diplomi di qualifica triennali, o lauree triennali, o quinquennali, almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aver svolto con esito positivo negli ultimi due anni un Corso di Formazione Professionale nel settore cui si chiede si essere iscritti;
  • aver prestato la propria opera come consulente per almeno due anni negli ultimi cinque presso una società operante nello stesso settore cui si chiede di essere iscritti;
  • essere stato dipendente per almeno due anni negli ultimi cinque presso una società operante nello stesso settore cui si chiede di essere iscritti;
  • essere o essere stato titolare/legale rappresentante per almeno due anni negli ultimi cinque di una società operante nello stesso settore cui si chiede di essere iscritti;
  • essere iscritto negli Albi dei CTU e/o dei Periti del Tribunale, o del Giudice di Pace, o della Camera di Commercio nello stesso settore cui si chiede di essere iscritti.

Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero.

Per esercitare una professione in Italia, coloro che hanno conseguito la relativa qualifica all’estero (sia in un paese UE che extra-UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Incompatibilità.

L’attività professionale non può essere esercitata da chi è dipendente di imprese, associazioni o enti privati o pubblici (fatta eccezione per i dipendenti pubblici con part-time fino al 50%, che ricevono regolare delibera autorizzativa).