Sono numerosissimi i professionisti che operano senza appartenere ad un Albo o ad un Ordine Professionale.

Tecnicamente, i loro ambiti di servizio sono definiti “professioni non regolamentate“, poiché non sono mai state oggetto di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.

A regolamentare per la prima volta in materia organica la disciplina dei “professionisti senza ordine” è la Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (entrata in vigore l’11 febbraio 2013, ma rimasta priva di decreti attuativi fino al 2018).

Rientrano nella disciplina delle professioni non ordinistiche, ad esempio: gli amministratori di condominio, i fisioterapisti, gli oftalmologi, i podologi, i pedagogisti, gli psicomotricisti, i massofisioterapisti, gli optometristi, gli esperti in tecnica ortopedica, i geofisici, i progettisti architettura d’interni, i fotografi professionisti e numerose altre, tra cui i professionisti della mobilità (l’elenco non è certamente esaustivo ma non è difficile immaginare quante possano essere – nel mondo d’oggi – le attività professionali innovative non inserite in ordini professionali).

Sono escluse dall’ambito di applicazione della legge tutte le professioni il cui esercizio presuppone la preventiva iscrizione ad un ordine o un collegio professionale, come ad esempio: gli avvocati, i dottori commercialisti ed gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, i geometri, i medici, gli infermieri, le attività commerciali e artigianali, ecc.

Tali figure professionali svolgono infatti la propria attività con modalità e con competenze specificamente loro riservate dalla legge.


Ambito di Applicazione

La normativa nazionale, che recepisce una Direttiva europea, mira a garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nel mercato dei servizi professionali, definiti come: “Attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi“.

Si stima che le professioni comprese in questa definizione siano oltre 200, esercitate da più di 3 milioni di persone in Italia.

Alcune di queste attività sono “tradizionali” (amministratori di condominio, tributaristi, consulenti di investimento, traduttori, bibliotecari, ecc.). Altre invece sono di formazione più recente (pubblicitario, grafico, designer, webmaster, consulente aziendale, educatore, pedagogista, operatore culturale museale, guida ambientale escursionistica, ecc).

Nella maggior parte dei casi siamo di fronte a professionisti che svolgono attività rilevanti in campo economico, non formalmente inquadrati in un ambito giuridico.


Professionisti senza Albo

I professionisti non iscrivibili ad Albi possono: “Costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza“.

La legge n. 4/2013 non impone nulla ai professionisti, a partire dall‘iscrizione a un’associazione (obbligo che, invece, esiste negli Organizzazioni).

Per le professioni non regolamentate è lasciata ampia libertà di scelta, pertanto – va sottolineato con estrema chiarezza – non esiste alcun obbligo di essere iscritti ad una associazione.

Tuttavia, chi sceglie di farlo dà forza ad un ambito professionale che altrimenti rimane misconosciuto. Non secondariamente, entra a contatto e in rete con altri professionisti che esercitano attività analoghe o congruenti, aumentando le opportunità di crescita umana, oltre che professionale.

Il professionista che sceglie di iscriversi contrae anche alcuni obblighi e accetta di attenersi ad alcune regole, liberamente sottoscritte attraverso un codice deontologico.

Da un punto di vista squisitamente formale, va evidenziato il dettato dell’articolo 1, comma 3: “Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori

Ne deriva che, ai sensi della Legge n. 4/2013, il primo dovere dei professionisti senza ordine è quello di indicare nelle fatture emesse la seguente dizione: “Professionista di cui alla Legge n. 4/13

E’ opportuno sottolineare, in questa sede, che la legge prevede che le professioni “non organizzate in ordini o collegi” possano essere esercitate sia in forma individuale che associata, in forma societariacooperativa e anche come lavoro dipendente.


Professionisti senza Albo: Sanzioni

Qualora non sia rispettata l’indicazione da riportare in fattura, il professionista è sanzionabile a norma del Codice del consumo, D.Lgs. n. 206/2005.

Il professionista iscritto ad un’associazione riconosciuta, infatti, è “responsabile” di una eventuale pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore.

In questo caso è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 5.000 a € 500.000, secondo la gravità e la durata della violazione.